Statuto_APS_GAS_Massa

STATUTO DELL'ASP GAS MASSA

Art. 1 (Denominazione e sede - finalità)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile della L. 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE DI MASSA, in sigla: “GAS MASSA” con sede legale nel Comune di Massa, Via Frangola n. 49/1.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'associazione nasce dall'esigenza di riunire persone che, pur provenendo da percorsi ed esperienze diverse, agiscano in maniera comune nei confronti del mercato, delle leggi dell'economia e dell'ambiente, attraverso il consumo critico, la ricerca di nuovi modelli di vita basati sul rispetto dell’uomo e della natura, la riduzione dei consumi, la valorizzazione della produzione biologica ed eco-compatibile oltre che del prodotto locale, l'attenzione ai rapporti tra produttori e consumatori, un modo nonviolento di essere protagonisti attivi della società, e di sperimentare così modelli economici e sociali alternativi basati su principi di equità e di solidarietà.
L'Associazione è indipendente, apartitica e aconfessionale, svolge attività di promozione e utilità sociale e riunisce gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento e che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'Associazione non ha finalità di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 2 (Oggetto sociale)
Scopi dell'Associazione sono:
- ricercare e favorire la massima diffusione di uno stile di vita attento ai sistemi di produzione e consumo delle merci e dei servizi (come alimentari, vestiario, prodotti per la casa, mezzi di trasporto, energia, acqua, ecc.) nel rispetto dei diritti dell’uomo, dei lavoratori e lavoratrici, dell’ambiente e della salute, consapevoli della necessità di ridurre l’impatto ambientale e di valorizzare la diversità biologica e culturale;
- favorire la crescita della persona in un equilibrio armonioso con la natura e la società, agevolare la possibilità di relazioni e promuovere una cultura della convivialità, creando occasioni di incontro, di confronto e di festa;
- organizzare attività di formazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza su temi quali: alimentazione, modelli di produzione agricola, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, materiali ecologici e loro impiego, artigianato, medicine naturali, educazione, nonviolenza, pace, culture popolari e multiculturalità;
- promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, ed al “giusto prezzo” (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
- organizzare l’approvvigionamento per gli associati di quanto si ritenga utile, ad esempio, prodotti per una corretta alimentazione, abbigliamento, arredamento, tecnologie e manutenzione della casa, sistemi di spostamento, ecc., attraverso un equo rapporto tra produttori e consumatori e nel rispetto delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale di cui al presente statuto, e a tale scopo effettuare attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli associati, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;
- sostenere i piccoli produttori locali (in particolare, quelli che adottano metodi di produzione biologici ed ecocompatibili), stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;
- promuovere stili di vita e consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà e alla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;
- collaborare alla realizzazione di reti di economia solidale sul territorio con altri soggetti;
- operare per ricercare e sperimentare, sia a livello globale che locale, un riequilibrio dei rapporti Nord/Sud basato sullo scambio e non sullo sfruttamento.
L'Associazione potrà aderire a cooperative, consorzi ed altre forme associative che abbiano obiettivi in linea con le finalità e l’oggetto sociale dell’Associazione. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività di tipo mobiliare ed immobiliare affine o connessa a quelle sopra elencate purché compatibile con le finalità e la normativa applicabile ai gruppi di acquisto solidali e sempre nel rispetto dei requisiti di cui al comma 8 dell’articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Art. 3 (Soci)
Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto ed il regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
 

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata, preventivamente autorizzate dal Consiglio. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto ed il regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
1. Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono:
a) Recesso, da presentarsi al consiglio.
b ) Morosità: si verifica automaticamente il 30 giugno qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto al versamento della propria quota annuale.
c) Esclusione: il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento interno può essere escluso dall’Associazione con decisione dell’Assemblea. E' ammesso comunque il ricorso al giudice ordinario.
 

Art. 6 (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono: l' Assemblea dei soci; il Consiglio esecutivo; il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare, con idoneo mezzo di comunicazione, ad es. posta elettronica o pubblicazione sul sito Internet dell’associazione, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
1. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
2. fissare l’importo della quota sociale annuale;
3. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
4. approvare eventuali modifiche al regolamento interno;
5. deliberare sulla esclusione dei soci;
6. eleggere il Presidente e il Consiglio;
7. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

Art. 9 (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può attribuire ad altro socio la delega a rappresentarlo in assemblea. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta in un anno. Nessuno socio potrà avere più di una delega per ogni assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato; il Presidente ne dà previa lettura all'Assemblea e quindi lo sottoscrive.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 (Consiglio esecutivo)
Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente e da quattro a otto consiglieri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti. La durata in carica dei consiglieri è di un anno, senza limiti di rieleggibilità né di numero di mandati. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; ratifica, nella prima seduta utile, le domande di ammissione di nuovi Soci; ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Il Consiglio assegna al proprio interno le deleghe a vicepresidente, chiamato a fare le veci del presidente in caso di suo impedimento, e a tesoriere. Nel rispetto del regolamento interno delibera, con voto palese, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio esecutivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio esecutivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Assicura la conoscenza e l’accesso dei soci delle deliberazioni degli organi sociali. Dura in carica un anno ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 13 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b ) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art. 14 (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, è depositato presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L'Associazione si scioglie con decisione assembleare. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 (Disposizioni finali)
I principi enunciati del presente statuto devono essere interpretati come conformi in ogni loro parte alle norme della L382/2000, della LRT n.42/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle norme del TUIR dirette a garantire la non lucratività dell'associazione, ad evitare fenomeni elusivi ed assicurare l'applicabilità delle relative disposizioni agevolative, essendo comunque ribadito ed assicurato:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b ) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il competente organismo di controllo;
c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

(Articolo)